Art. 5

Art. 5

5 / 11
In vigore dal 9 apr 1988
1. Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e in servizio secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli impianti che possano, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti nell'allegato I del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-5