Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 9 apr 1988
1. Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purchè siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753.
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