Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 apr 1988
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano inaccessibili gli altri occupanti l'edificio al pubblico in generale.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-12-09;587#art-3