Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 giu 1990
1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli della direttiva n. 86/296/CEE e relativi allegati.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;594#art-3