Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 5 mag 1988
1. Si presume conforme alle norme di fabbricazione l'attrezzatura munita del certificato di conformità compilato dal fabbricante o da un suo mandatario e, quando prescritto da norme particolari, del marchio di conformità.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-9