Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 mag 1988
1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni, di atti, comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE previsti dalla direttiva, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli affari esteri. 2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-7