Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 mag 1988
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale. 3. Gli organismi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure e le procedure stabilite dagli e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE, e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli e sondaggio.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;592#art-3