Art. 8
Allegato XIV Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 8

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In vigore dal 12 apr 1988
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i gruppi elettrogeni di saldatura definiti all' possano essre immessi sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-8-3