Art. 5
Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 5

31 / 74
In vigore dal 12 apr 1988
Gli stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l'impiego delle gru a torre nelle zone che essi considerano sensibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-5-2