Art. 3
Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 3

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In vigore dal 12 apr 1988
1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gru a torre il cui livello di potenza acustics del rumore prodotto all'aperto misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, non supera i livelli di potenza acustica ammessi, indicati nella seguente tabella: Livello di potenza acustica ammesso in dB(A) 1pW a decorrere da 18 mesi da 5 anni dalla notifica dalla notifica della direttiva della direttiva Meccanismo di sollevamento 102 100 Generatore d'energia Valori previsti dalla direttiva relativa ai gruppi elettrogeni di potenza secondo la potenza dei generatori Insieme comprendente I valori più elevati dei due il meccanismo di solle- precedenti vamento e il generatore di energia 2. Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gru a torre, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II. 3. Per ogni tipo di gru a torre che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell'attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro. 4. La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni. Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta almeno nei dodici mesi che precedono la scadenza dei primi cinque anni. Tuttavia, dopo cinque anni dalla notifica della direttiva, gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità, a meno che non siano stati rilasciati per gru a torre rispondenti al livello limite che entrerà in vigore in tale data. 5. In deroga dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, una gru a torre munita di un certificto di conformità redatto in base ad un attestato di certificazione relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione. 6. Per ogni gru costruita conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE, il fabbricante completa il certificato di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV della direttiva quadro, nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE. 7. Su ogni gru a torre costruita conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato, in modo visibile, ben leggibile e indelebile il livello della potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW, garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dall'allegato I della presente direttiva, nonché il simbolo (epsilon). Il modello di questa indicazione figura nell'allegato III della presente direttiva.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-3-4