Art. 2
Allegato XVI Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 2

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In vigore dal 12 apr 1988
Ai sensi della presente direttiva si intende per gruppo elettrogeno ogni apparecchio comprendente un gruppo motore collegato a un generatore rotativo che produca, a regime continuo, una potenza elettrica.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-2-7