Art. 2
Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 2

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In vigore dal 12 apr 1988
Ai sensi della presente direttiva, per gru a torre s'intende un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore: - costituito, in condizioni di funzionamento, da una torre verticale munita di un braccio nella parte superiore, - dotato di mezzi di sollevamento e di discesa di carichi sospesi e di un dispositivo per la traslazione orizzontale di detti carichi mediante variazione dello sbraccio dei carichi sollevati e/o mediante orientamento e/o con la traslazione dell'intero apparecchio, - concepito per essere smontato al termine del lavoro per il quale è stato installato.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-2-4