Art. 1
Allegato XIV Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 1

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In vigore dal 12 apr 1988
ALLEGATO XIV DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (84/535/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 sottolineano l'importanza del problema dell'inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose; considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione delle emissioni sonore dei gruppi elettrogeni di saldatura altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato; considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, ha definito, in particolare, la procedura di certificazione CEE; che conformemente a tale direttiva, è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle varie categorie di attrezzature; considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati memebri relative alla deteminazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi ai gruppi elettrogeni di saldatura; considerando inoltre che, a causa dell'incidenza del rumore prodotto dai gruppi elettrogeni di saldatura sull'ambiente, e, in particolare, sul benessere e sulla salute degli individui, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura; considerando che, allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell'aria dai gruppi elettrogeni di saldatura, è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili; considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall' della direttiva 79/113/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile. 2. Si tratta di una direttiva particolare ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE in appresso denominata "direttiva quadro".
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-1-5