Art. 1
Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 1

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In vigore dal 12 apr 1988
ALLEGATO XIII DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (84/534/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che i programmi l'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 sottolienano l'importanza dei problemi dell'inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose; considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione del livello delle emissioni sonore delle gru a torre altera le condizioni di concorso e ha pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato, comune; che è dunque opportuno procedere in questo settore al riavvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato; considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ha definito, in particolare, la procedura di certificazione CEE; che, conformemente a tale direttiva, è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate da applicare alle varie categorie di attrezzature; considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e delle macchine per cantieri, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi alle gru a torre; considerando che, a causa della notevole incidenza del rumore prodotto dalle gru a torre sull'ambiente e in particolare sul benessere e la salute dei lavoratori, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre; considerando che, allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell'aria dalle gru a torre, è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili; considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall' della direttiva 79/113/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingengneria civile. 2. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, della direttiva 84/532/CEE, in appresso denominata "direttiva quadro", la presente direttiva deve essere considerata una direttiva particolare ai sensi dell', paragrafo 2, della suddetta direttiva quadro.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-1-4