Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 apr 1987
1. L'allegato III, parte seconda e l'allegato IV, seconda e terza parte, della legge sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto. 2. L'allegato IV, parte prima della legge è sostituito dall'allegato C del presente decreto. 3. L'allegato V, sezione prima - parte prima e seconda, della legge è sostituito dall'allegato D del presente decreto.
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