Testo unico
Art. 8
8 / 36(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 mag 1920
Per la determinazione della indennità per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente:
a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
b) la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore suddetto.
In caso di parziale distruzione o del deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) ed il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento.
Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennità concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorità giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all', ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sarà all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sarà determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.
Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennità, l'aumento di cui al precedente capoverso è escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.
Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sarà corrisposta dallo Stato, non potrà superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-8