Art. 7 · (Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
Testo unico

Art. 7

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(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.
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