Testo unico
Art. 7
7 / 36(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-7