Testo unico
Art. 6
6 / 36(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell', corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione delle indennità, diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetustà. Però per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore così determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato lire duemila, gli sarà corrisposto soltanto per, la metà, pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquantamila, lira centomila di valore.
Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento, sarà determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi lire diecimila e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquantamila. Quando però si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potrà per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.
Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento; sarà tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennità.
Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.
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