Art. 33 · (Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
Testo unico

Art. 33

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(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 20 giu 1919
Le somme necessarie per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro. Le somme necessarie per attribuire, in luogo delle indennità in contanti, macchine, mobili, merci e bestiame, a tenore degli , ultimi capoversi, del citato testo unico e quelle necessarie per l'esecuzione dei lavori a carico dello Stato per la ricostituzione dei beni d'uso pubblico e patrimoniali delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno iscritte nel bilancio del Ministero per le terre liberate dal nemico. Con decreto del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro, sarà stabilita la organizzazione amministrativa o finanziaria per il risarcimento dei danni di guerra.

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