Art. 29 · (Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
Testo unico

Art. 29

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(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
Il numero dello Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere più facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate. Nel processo avanti le Commissioni e escluso l'intervento di periti. Il danneggiato può intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato dei quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.
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