Testo unico
Art. 24
24 / 36(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
È data facoltà al danneggiato di fare accertare mediante accesso o perizia giudiziaria, anche senza, contraddittorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente testo unico.
Tale accertamento sarà fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice da lui designato o dal pretore, nella cui giurisdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorità governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.
L'accertamento potrà esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare o da esso, previo riscontro, vistata.
L'istanza e gli atti dell'accesso e della perizia giudiziaria nonché la descrizione ed il visto suindicati sono redatti in esenzione dalle tasse di registro e bollo. Questa esenzione è estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.
Storico versioni
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