Art. 23 · (Art. 1 decreto Luogotenenziale 27, febbraio 1919, n. 239).
Testo unico

Art. 23

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(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27, febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 mag 1920
La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non più tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'. La assegnazione dell'indennità deve aver luogo non oltre due annni. dalla presentazione della domanda.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 18 aprile 1920, n. 580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto che "Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2495, per cio' che concerne le domande di risarcimento di danni per la perdita di animali bovini, il termine per la presentazione di tutte le altre domande di risarcimento dei danni di guerra stabilito nell'art. 23, prima parte, del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, sotto pena di decadenza, e' fissato sino a tutto il 31 dicembre 1920, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennita', o dalla autorita' giudiziaria nei casi in cui questa e' competente per valore per la liquidazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-23