Art. 22 · (Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
Testo unico

Art. 22

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(Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

In vigore dal 17 apr 1919
Non possono chiedere il risarcimento coloro, i quali sieno stati condannati per alcuni dei reati previsti dagli articoli,104, 105, 106, 107, 108, 110, prima parte, 111,112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo. La Commissione, di cui all', potrà altresì dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.
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