Testo unico
Art. 1
1 / 36(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
TESTO UNICO
delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.
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( decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni più favorevoli contenute in altre leggi.
Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.
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