Art. 9

Art. 9

9 / 20
In vigore dal 21 ago 1947
L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L'importo complessivo dell'ammenda non può superare le L. 10.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-9