Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 ago 1947
Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'. L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in L. 800. La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.
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