Art. 3
Abrogato3 / 20In vigore dal 21 ago 1947 al 14 gen 1953
Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;
5) direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestre e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra;
9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio audizioni Italia;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.
Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo da l'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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