Art. 2

Art. 2

Abrogato2 / 20
In vigore dal 21 ago 1947 al 14 gen 1953
L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto: a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari; b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti. L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.
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