Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 21 ago 1947
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell' Ente. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell'Ente.
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