Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 21 ago 1947
La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidati all'Ispettorato del lavoro. L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo. Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo. Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari. Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con ammenda da L. 500 a L. 5.000.
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