Art. 13
Abrogato13 / 20In vigore dal 21 ago 1947 al 25 mag 2021
L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite.
L'indennità non può superare l'importo di L. 200 giornaliere.
Per la concessione dell'indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall', la norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.
Storico versioni
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