Art. 3

Art. 3

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e mettono a disposizione lo spettro radio nella banda di frequenze 116-260 GHz per le applicazioni di radiodeterminazione, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, come stabilito nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D0883#art-3