Art. 1

Art. 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 ter è così modificato: a) i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater sono soppressi; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 sexies.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311, elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «14 ter   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell'allegato XIX del regolamento (CE) n. 765/2006, esportati dall'Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all'Azerbaigian.» ; d) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ; e) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis o 14 ter entro due settimane dal rilascio.» ; 2) all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.» ; 3) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.» ; 4) l' nonies quater è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 ter.   A decorrere dal 25 maggio 2026 è proibita la prestazione, diretta o indiretta, di servizi di sicurezza gestiti: a) alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti, imprese o agenzie pubblici; oppure b) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie. 4 quater.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia.» ; b) al paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure» ; c) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi della presente decisione.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter.   Il paragrafo 5 bis non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, di servizi non contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater a una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro dove tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di tale rappresentanza.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «10 quater.   Il paragrafo 4 quater non si applica all'esecuzione fino al 25 giugno 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 5) all' quindecies, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina bielorussa e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito in un paese terzo diverso dalla Bielorussia, a eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato IV bis della presente decisione, e che sia coinvolto nella vendita, nella fornitura, nel trasferimento o nell'esportazione di beni, tecnologie e servizi, anche non originari dell'Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o per un uso in Bielorussia.» ; 6) all' novodecies bis è inserito il paragrafo seguente: «9 sexies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 7) all' sexvicies, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente: «f) che sono necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato V, in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026. g) strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; h) necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia.» ; 8) è inserito l'articolo seguente: « septvicies bis 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che tenti di ottenere l'esecuzione al di fuori dall'Unione di sentenze che soddisfano le richieste di cui all'articolo 8 nonies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 , ovvero con la persona fisica o giuridica, entità o organismo che possiede o controlla detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati, come da elenco nell'allegato VII. 2.   Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 765/2006.»; septvicies ter È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgono le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate all’allegato VIII o fornire qualsiasi sostegno allo sviluppo di tali cripto-attività o valute digitali della banca centrale. septvicies quater 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Bieloussia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 3.   Dal 25 maggio 2026 si applica il divieto di cui al paragrafo 1.» ; 9) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
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