Art. 1

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificato: 1) All’, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) delle persone fisiche che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e sono attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o» ; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e sono attivi in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o» ; b) al paragrafo 3 sono aggiunti i punti seguenti: «f) necessari per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia. g) necessari per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «4 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se tali fondi o risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa dopo la data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al presente articolo sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo abbia avviato il procedimento arbitrale che ha dato luogo a tale decisione. Tale autorizzazione può essere data se la decisione arbitrale riguarda le spese del procedimento arbitrale e condanna a sostenerle la parte che è una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che non sono inseriti in elenco, che non sono posseduti o controllati da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti in elenco soggetti alle misure restrittive disposte dalla presente decisione ovvero che non sono un cittadino russo né un soggetto stabilito in Russia e non sono soggetti alle misure restrittive istituite dalla decisione 2014/512/PESC o dal regolamento (UE) n. 833/2014. Tale autorizzazione è limitata al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, compresi, se del caso, gli onorari e le spese del collegio arbitrale, le spese amministrative dell’istituzione arbitrale e le ragionevoli spese legali e altre spese procedurali sostenute dalla controparte, secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale in relazione allo svolgimento del procedimento arbitrale. Fintantoché vigono le misure restrittive, l’autorizzazione non si estende al pagamento di un importo in capitale, del risarcimento danni, di interessi o di altre pretese sostanziali riconosciute.» ; d) il paragrafo 28 è così modificato: i) nella frase introduttiva, il termine «entità di cui alle voci 56, 270 e 579» è sostituito dal termine «entità di cui alle voci 56, 270, 579 e 726»; ii) alla lettera a), il termine «entità di cui alle voci 56, 270 e 579» è sostituito dal termine «entità di cui alle voci 56, 270, 579 e 726»; e) il paragrafo 34 è sostituito dal seguente: «34.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, pagamenti all’entità di cui alla voce 265 alla rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018 e delle vetture delle linee 1, 2 e 4 consegnate da Metrowagonmash prima del 2017.» ; f) è aggiunto il paragrafo seguente: «35.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 639, dell’allegato, o la messa a sua disposizione di talune risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi e risorse economiche sono strettamente necessari per favorire una riduzione sensibile dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse e purché lo svincolo dei fondi o la messa a disposizione delle risorse economiche siano completati prima del 24 ottobre 2026.» ; 3) all’articolo 4 ter è aggiunta la lettera seguente: «c) qualsiasi persona fisica di un paese terzo e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VII della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, che metta a disposizione di persone, entità od organismi di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata a norma della presente decisione e del regolamento (UE) n. 269/2014.» ; 4) l’allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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