Art. 8

Art. 8

1.   Ogni sessione di tirocinio ha una durata di cinque mesi. 2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, previo accordo con l’entità ospitante, il tirocinio può essere ridotto a un periodo inferiore a cinque mesi, con una durata minima di tre mesi. Nei suddetti casi, il contratto di tirocinio ha inizio il 1o o il 16 del mese. 3.   La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai tirocinanti che continuano a far parte del Comitato di collegamento ai sensi dell’. 4.   Ogni anno si svolgono due sessioni di tirocinio: a) dal 1o marzo al 31 luglio; e b) dal 1o ottobre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.
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