Art. 6
Preselezione
Preselezione
1. L’obiettivo principale della preselezione è quello di offrire ai servizi della Commissione la migliore scelta possibile di candidati aventi il più ampio ventaglio possibile di titoli di studio e provenienti da una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri, tra i quali effettuare la selezione finale.
2. L’Ufficio tirocini effettua la preselezione conformemente agli orientamenti e ai criteri di preselezione pubblicati su un sito web dedicato. La preselezione è confidenziale e i risultati sono accessibili solo all’Ufficio tirocini.
3. L’Ufficio tirocini si riserva il diritto di modificare la procedura e i criteri di preselezione se e quando necessario. L’Ufficio tirocini pubblica tali modifiche su un sito web dedicato prima dell’inizio del periodo di presentazione delle candidature.
4. L’Ufficio tirocini individua i migliori candidati che soddisfano i criteri di selezione sulla base delle informazioni dichiarate nel modulo di candidatura.
5. L’Ufficio tirocini applica i tassi di riferimento conformemente alle disposizioni generali per l’esecuzione dell’ dello statuto dei funzionari e dell’, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
6. L’Ufficio tirocini informa i candidati preselezionati dopo il controllo dell’ammissibilità e la verifica dei documenti giustificativi.
Storico versioni
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