Art. 5
Candidatura
Candidatura
1. L’Ufficio tirocini stabilisce la procedura di candidatura e tutte le domande sono presentate secondo tale procedura. Tutte le istruzioni necessarie sono pubblicate su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
2. È possibile presentare una sola candidatura per una determinata sessione di tirocinio.
3. Il candidato fornisce copie dei diplomi o di altri certificati attestanti tutte le qualifiche richieste, compresi tutti gli studi, il certificato di qualifica IFP e l’esperienza professionale e internazionale dichiarati nella candidatura. Se gli studi o la formazione dichiarati sono in corso, è richiesta una dichiarazione ufficiale dell’istituzione o dell’ente che li imparte.
4. Chi è in possesso di certificati di laurea rilasciati in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell’Unione europea è tenuto a fornirne una traduzione in inglese, francese o tedesco.
5. La conoscenza delle lingue dichiarate nella candidatura è debitamente suffragata, ad esempio da certificati di laurea o da prove che attestino di aver compiuto studi per un certo periodo di tempo nella lingua in questione. Tale requisito non si applica alla lingua materna del candidato.
6. L’Ufficio tirocini respinge automaticamente tutte le candidature pervenute dopo la scadenza del termine. I candidati forniscono tutti i documenti giustificativi richiesti dalla procedura stabilita. L’Ufficio tirocini non accetta alcuna modifica delle informazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Storico versioni
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