Art. 3
Criteri generali di ammissibilità
Criteri generali di ammissibilità
1. Per candidarsi occorre avere almeno 18 anni alla data di inizio del tirocinio.
2. Per candidarsi occorre avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato che beneficia della strategia di preadesione. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il servizio che intenda accettare candidature presentate da cittadini di altri paesi terzi deve chiedere l’accordo preventivo della DG HR.
3. A prescindere dal paragrafo 2, durante la fase di selezione taluni servizi della Commissione possono decidere di non offrire tirocini ai candidati preselezionati cittadini di paesi terzi in ragione della natura dei compiti previsti. Le informazioni opportune fornite dai servizi della Commissione sono pubblicate su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
4. È escluso dal tirocinio chi abbia maturato un’esperienza professionale, precedente o in corso, presso un’istituzione, un organo o un’agenzia dell’Unione europea (8) per un periodo superiore a sei settimane (42 giorni di calendario) prima dell’inizio del tirocinio. L’esperienza comprende qualsiasi tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non retribuito, a tempo pieno o parziale), nonché qualsiasi esperienza in qualità di assistente parlamentare accreditato o assistente di un deputato al Parlamento europeo, consulente o ricercatore intra-muros, agente temporaneo, agente contrattuale, agente interinale, ecc.
Storico versioni
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