Art. 18 · Imposte e contributi previdenziali

Art. 18

Imposte e contributi previdenziali

Imposte e contributi previdenziali La borsa di tirocinio e le relative indennità non sono disciplinate dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (10), applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione europea. I tirocinanti sono i soli responsabili della dichiarazione e del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in virtù della legislazione applicabile nel loro luogo di residenza fiscale. Al termine del tirocinio, l’Ufficio tirocini fornisce un certificato che indica l’importo della borsa e delle indennità percepite e conferma che la Commissione non ha effettuato il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.
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