Art. 15 · Indennità per vitto e trasporto pubblico

Art. 15

Indennità per vitto e trasporto pubblico

Indennità per vitto e trasporto pubblico Qualora non sia previsto alcun altro sostegno per il vitto e il trasporto pubblico, e compatibilmente con le risorse disponibili, i tirocinanti possono percepire un’indennità mensile come contributo alle spese per i pasti e il trasporto pubblico. L’importo di tale indennità corrisponde al 5 % della borsa mensile prevista ed è pubblicato su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini all’inizio di ciascun periodo di presentazione delle candidature. L’indennità è corrisposta unitamente alla borsa mensile.
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