Art. 13 · Indennità di viaggio

Art. 13

Indennità di viaggio

Indennità di viaggio 1.   Compatibilmente con le risorse disponibili, i tirocinanti ricevono un’indennità di viaggio come contributo alle spese sostenute per raggiungere la sede di servizio all’inizio del tirocinio e per il ritorno alla fine del tirocinio. L’indennità sarà versata una tantum all’inizio del tirocinio. 2.   L’indennità di viaggio è stabilita dalla DG HR in base alla distanza media tra le capitali dell’UE e Bruxelles, ossia 1 300 km, e all’importo corrispondente previsto per il programma Erasmus+. L’importo esatto dell’indennità è pubblicato su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini. 3.   Quando i tirocinanti decidono di porre fine al tirocinio prima di completare il periodo minimo di tirocinio per motivi diversi da una malattia grave o da cause di forza maggiore, l’Ufficio tirocini recupera la metà dell’indennità di viaggio versata.
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