Art. 12
Borsa mensile
Borsa mensile
1. Borsa mensile
1.1. I tirocinanti percepiscono una borsa mensile. L’importo della borsa mensile per i tirocinanti è fissato al 25 % dello stipendio base di un funzionario di grado AD5, primo scatto. L’importo di base della borsa per ciascuna sessione di tirocinio è pubblicato all’inizio di ciascun periodo di presentazione delle candidature su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
1.2. In funzione dell’attualizzazione annuale o intermedia dello stipendio base dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, la borsa mensile può essere attualizzata per la sessione successiva al fine di allinearla all’importo attualizzato dello stipendio base di cui al paragrafo 1.1. La borsa mensile attualizzata rimane invariata per l’intera durata della sessione di tirocinio.
2. Adeguamento al costo della vita per altre località
La borsa mensile percepita dai tirocinanti assegnati a sedi diverse da Bruxelles e Lussemburgo è soggetta al coefficiente correttore applicabile a tali sedi per analogia all’articolo 64 dello statuto. Gli importi della borsa mensile così adeguati sono pubblicati su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini.
3. Risoluzione anticipata richiesta dal tirocinante
Fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’, i tirocinanti il cui tirocinio termina prima della data di fine indicata nel contratto di tirocinio sono tenuti a rimborsare la parte proporzionale della borsa mensile percepita dopo la data di risoluzione. I contributi per l’assicurazione malattia e infortuni già detratti dalla borsa mensile non sono rimborsati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D03791#art-12