Art. 11
Sospensione del tirocinio
Sospensione del tirocinio
1. In casi eccezionali e su richiesta scritta debitamente motivata del tirocinante, l’Ufficio tirocini può concedere una sospensione per un periodo massimo di due mesi, a condizione che la durata totale del tirocinio attivo sia di almeno tre mesi.
2. Durante il periodo in questione la borsa di tirocinio e gli altri pagamenti sono sospesi e il tirocinante non ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o connesse all’assicurazione malattia e infortuni riconducibili al periodo di sospensione. Le richieste di rimborso presentate dal tirocinante all’assicurazione malattia durante tale periodo non sono rimborsate.
3. Il tirocinante può rientrare per completare la parte di tirocinio mancante solo fino alla fine del periodo inizialmente previsto per il tirocinio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D03791#art-11