Art. 10 · Risoluzione anticipata da parte della Commissione

Art. 10

Risoluzione anticipata da parte della Commissione

Risoluzione anticipata da parte della Commissione 1.   L’Ufficio tirocini può porre fine al tirocinio in qualsiasi momento se risulta che il tirocinante ha consapevolmente reso dichiarazioni mendaci o ha fornito informazioni o documenti falsi al momento della presentazione della candidatura o nel corso del tirocinio in violazione dell’. 2.   Su richiesta motivata del servizio Risorse umane dell’entità ospitante, l’Ufficio tirocini può porre fine al tirocinio in qualsiasi momento dopo aver ascoltato il tirocinante. I motivi di risoluzione possono includere la violazione della presente decisione, comprese le condizioni di cui all’allegato, o del contratto di tirocinio, oppure situazioni riconducibili allo scarso rendimento o alla condotta del tirocinante. 3.   Qualora sia presentata una richiesta a norma del paragrafo 2 per scarso rendimento (anche per competenze linguistiche insufficienti), il tirocinante è informato dello scarso rendimento dal supervisore di tirocinio e invitato dall’Ufficio tirocini per un colloquio finalizzato a migliorare le sue prestazioni. Il tirocinio può essere interrotto solo se le prestazioni non migliorano nel corso delle due settimane successive a tale colloquio.
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