Art. 4 · Attuazione

Art. 4

Attuazione

Attuazione 1.   L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza a titolo dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’ della presente decisione è effettuata dall’Economat des Armées (EdA) a norma dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D2449#art-4