Art. 4
Attuazione
Attuazione
1. L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza a titolo dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’ della presente decisione è effettuata dall’Economat des Armées (EdA) a norma dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
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