Art. 1

Art. 1

La decisione (PESC) 2025/609 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 60 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.» ; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 28 000 000 EUR.».
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