Art. 1

Art. 1

Nella decisione (PESC) 2022/339, l’ è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 752 115 534,32 EUR.» ; 2) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 752 115 534,32 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Fatta salva la spesa supplementare che potrebbe essere finanziata nell’ambito della presente misura di assistenza con i contributi supplementari messi a disposizione dagli Stati membri che si sono astenuti da una misura di assistenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509, l’importo di riferimento finanziario è utilizzato come segue: a) l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR; b) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 110 000 000 EUR; c) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 20 novembre 2022 è fissato a 20 000 000 EUR; d) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023 è fissato a 200 000 000 EUR; e) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o marzo 2023 e il 31 maggio 2023 è fissato a 103 450 411,87 EUR; f) l’importo massimo di 372 115 534,32 EUR è ammissibile a decorrere dal 1o giugno 2023; g) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.».
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