Art. 8 · Sicurezza

Art. 8

Sicurezza

Sicurezza 1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capo del pilastro civile e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure di sicurezza da parte del pilastro civile conformemente all’. 2.   Il capo del pilastro civile è responsabile dell’assolvimento del dovere di diligenza nell’ambito del pilastro civile e della conformità ai requisiti applicabili al pilastro civile, in linea con la politica in materia di sicurezza e dovere di diligenza per le missioni civili PSDC e i relativi strumenti di sostegno. 3.   Il capo del pilastro civile è assistito da un capo della sicurezza e della salute, che riferisce al capo del pilastro civile e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il CivOpsHQ. 4.   Il personale del pilastro civile è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente al piano operativo. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal capo della sicurezza e della salute. 5.   Il capo del pilastro civile assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).
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