Art. 1
Le segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione possono essere inserite, aggiornate e cancellate nel sistema d’informazione Schengen (SIS) a norma del regolamento (UE) 2018/1862 a decorrere dal 15 ottobre 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2284#art-1