Art. 1

Art. 1

La domanda della Polonia di non applicazione dell'allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 all'ammodernamento della linea ferroviaria n. 104 Chabówka – Nowy Sącz è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dalla Polonia. La Polonia informa la Commissione senza indebito ritardo qualora disponga di informazioni secondo cui la non applicazione potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
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